È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod. un’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Associazione sportiva dilettantistica ORATORIO SAN LUIGI CONCOREZZO” (d’ora in poi “Associazione”). L’Associazione ha sede in Concorezzo in Via Manzoni 79.
L’Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6 comma 3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
I colori sociali dell’Associazione sono Rosso e Bianco.
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
L’Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statuaria o all’incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 36/2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell’elettività delle cariche associative.
Finalità dell’associazione è promuovere la cultura della sussidiarietà e della partecipazione alla vita sociale e al tempo ricreativo secondo giustizia e responsabilità attraverso la pratica sportiva dilettantistica. In questi termini l’Associazione si propone di essere punto di aggregazione attraverso la proposta costante dello sport come sana pratica educativa e ricreativa, organizzando l’attività sportiva in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi dell’Oratorio.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7 comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del calcio e della pallavolo e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere altre attività diverse da quelle principali, in via secondaria e strumentale, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:
– attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
– organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di feste, manifestazioni, tornei, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
– reperimento di spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale;
– intrattenimento di rapporti con Istituti di Credito;
– gestione di centri benessere o fisioterapici;
– attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative – vendita di articoli sportivi;
– promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità, decesso. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri e, in seconda istanza, al Circolo/Società Sportiva CSI di appartenenza. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Restano salvi gli ulteriori rimedi al riguardo offerti dalla legge.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Gli Organi dell’Associazione sono: L’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative nonché la pubblicazione su almeno un giornale locale o altri strumenti di divulgazione
locale, anche a carattere parrocchiale o associativo, comunque idonei ad attribuire data certa all’avviso medesimo. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
L’Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 3 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 5 e più di 9, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria delibera in merito all’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori l’Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di due terzi dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 9 membri, scelti fra gli associati maggiorenni, ivi compreso il Presidente. All’interno del Consiglio Direttivo sarà eletto il Presidente e nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un
tesoriere. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell’associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021). Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
– le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’associazione;
– le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione;
– le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione;
– la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Dicembre di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo;
– la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
– la fissazione delle quote sociali e delle quote di iscrizione;
– la facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
– la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
– la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
– la facoltà di stabilire sedi decentrate dell’associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento;
– la facoltà di selezionare e proporre i candidati alle future cariche dell’associazione;
– la nomina del responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D. Lgs 36/2021
– ogni altra funzione o attività che lo statuto o la legge non riservano ad altri organi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto ogni 3 anni ed è rieleggibile. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo
alla prima riunione utile.
Tutte le cariche sociali sono intese come servizio e quindi gratuite, ma possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8 comma 2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3 comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.
Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, ivi incluse le sponsorizzazioni, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili e immobili, di proprietà dell’Associazione o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.
L’anno associativo e l’esercizio finanziario iniziano il 1°settembre e terminano il 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo.
Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
L’Associazione si avvale principalmente del contributo volontario dei propri associati, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuiti in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con le maggioranze prescritte dal presente statuto dall’assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.
Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7 comma 1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.
Aggiornato novembre 2023