STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica “Oratorio San Luigi Concorezzo”

Art. 1) Costituzione e sede.

È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. Civ. l’Associazione Sportiva Dilettantistica ORATORIO SAN LUIGI CONCOREZZO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di seguito nominata ORATORIO SAN LUIGI CONCOREZZO – ASD. L’Associazione ha sede in Concorezzo. I colori sociali dell’Associazione sono Rosso e Bianco.

Art. 2) Durata.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3) Assenza di finalità lucrative soggettive.

L’Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è ispirata a criteri di partecipazione e democraticità. Non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo.

Art. 4) Finalità.

Finalità dell’associazione è promuovere la cultura della sussidiarietà e della partecipazione alla vita sociale ed al tempo ricreativo secondo giustizia e responsabilità attraverso la pratica sportiva dilettantistica. In questi termini l’associazione si propone di essere punto di aggregazione attraverso la proposta costante dello sport come sana pratica educativa e ricreativa. L’attività è rivolta alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento ricreativo, pedagogico ed educativo perseguito attraverso l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle discipline sportive. Organizzando l’attività sportiva in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi dell’Oratorio. L’associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti dell’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata.

Art. 5) Attività.

L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione ad eventi sportivi, culturali, ricreativi, di feste, manifestazioni, tornei, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

Art. 6) Soci.

Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti. La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri e, in seconda istanza, al Circolo/Società Sportiva CSI di appartenenza. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Restano salvi gli ulteriori rimedi al riguardo offerti dalla legge. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Art. 7) Organi.

Gli Organi dell’associazione sono: L’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 8) L’Assemblea.

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative nonché la pubblicazione su almeno un giornale locale o altri strumenti idonei di divulgazione locale, anche a carattere parrocchiale o associativo, comunque idonei ad attribuire data certa all’avviso medesimo. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. L’Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 3 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 5 e più di 9, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori l’Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di due terzi dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 9) Il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente. All’interno del Consiglio Direttivo sarà eletto il Presidente e nominati o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell’associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre Società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: – le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’associazione; – le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione; – le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione; – la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo; – la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; – la fissazione delle quote sociali; – la facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; – la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea; – la delibera sull’ammissione di nuovi soci; – la facoltà di stabilire sedi decentrate dell’associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento; – la facoltà di selezionare e proporre i candidati alle future cariche dell’associazione; – ogni altra funzione o attività che lo statuto o la legge non riservano ad altri organi. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione. È eletto dall’assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 3 anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 10) Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 11) Il Segretario.

Il Segretario redige i verbali dell’assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti. Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.

Art. 12) Il Tesoriere.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile del associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 13) Il patrimonio e l’esercizio finanziario.

Il patrimonio dell’Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili e immobili, di proprietà dell’associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali. L’anno associativo e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo.

Art. 14) Scioglimento.

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato con le maggioranze prescritte dal presente statuto dall’assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art. 90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 15) Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.